21/07/2026

Oltre le formalità: il valore di una difesa concreta e precisa prima del processo

Il nostro assistito, professionista con oltre vent'anni di carriera all'interno di una grande realtà del settore finanziario italiano, aveva deciso di rassegnare le proprie dimissioni per intraprendere un nuovo percorso professionale. Quello che sembrava un passaggio di vita ordinario si è trasformato in una vicenda giudiziaria delicata: dopo aver sporto querela per diffamazione nei confronti di un ex collega – convinto di essere stato denigrato davanti ad altri colleghi in sua assenza — si è ritrovato a sua volta indagato per calunnia.

A seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p., il professionista si è quindi rivolto al nostro Studio per essere assistito. Anziché attendere che il procedimento seguisse il suo corso naturale verso il rinvio a giudizio, gli Avv.ti Fareri e Sala si sono attivati immediatamente, su un duplice binario:
- Investigazioni difensive, assumendo le dichiarazioni da più persone informate sui fatti, che, non lavorando più nella stessa azienda, erano in grado di riferire liberamente quanto effettivamente circolato negli ambienti di lavoro dopo le dimissioni del nostro assistito.
- Memoria sull’avviso di conclusione indagini, depositata contestualmente alla documentazione raccolta, con la quale si è argomentato in merito all'assenza dell'elemento soggettivo del reato, richiamando il consolidato principio secondo cui il dolo di calunnia richiede la certezza dell'innocenza dell'incolpato, non essendo sufficiente né il dolo eventuale né un convincimento erroneo ma ragionevole.

Il Pubblico Ministero, preso atto degli elementi raccolti dalla difesa in sede di indagini difensive – che dimostravano l’esistenza di “voci di corridoio” secondo cui nel corso di una riunione erano state pronunciate frasi lesive della reputazione del collega dimissionario -, ha ritenuto che non fosse possibile stabilire con certezza la volontà del cliente di accusare un innocente — elemento imprescindibile per configurare il reato di calunnia — e ha richiesto l'archiviazione.
Il GIP ha condiviso la valutazione, disponendo l'archiviazione del procedimento.

Questa storia merita di essere raccontata perché dimostra che l'avviso ex art. 415-bis c.p.p. non è una semplice formalità, ma una concreta opportunità difensiva. Un’analisi lucida del fascicolo delle indagini e una strategia mirata e tempestiva possono cambiare radicalmente il corso di un procedimento penale, prima ancora che inizi il dibattimento.