09/12/2025
La tutela del lavoratore oltre il mobbing: Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 1.12.2025 n. 31367
L'ordinanza emessa dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione in data 1° dicembre 2025, si inserisce in un consolidato filone giurisprudenziale volto a rafforzare la tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore, chiarendo che la responsabilità del datore di lavoro può sussistere anche in assenza di una condotta dolosa ascrivibile al mobbing, nei casi in cui l'ambiente di lavoro risulti comunque lesivo della salute e della dignità della persona. La pronuncia ribadisce la centralità dell'art. 2087 c.c. come norma di chiusura del sistema di protezione del prestatore di lavoro.
Il Fatto Processuale
La controversia trae origine dalla domanda di una lavoratrice volta ad accertare una condotta di mobbing (subita nel periodo 2012-2014) e ad ottenere il conseguente risarcimento del danno. Mentre il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, la Corte d'Appello di Ancona, in riforma della prima pronuncia, l'aveva rigettata. Secondo la Corte territoriale, sebbene fosse emersa una condotta datoriale "spesso contraria alle elementari regole di buona educazione", questa era preordinata a esigenze di servizio e giustificata da disservizi attribuiti alla lavoratrice. Inoltre, la Corte d'Appello aveva escluso l'intento persecutorio tipico del mobbing, osservando che il datore di lavoro era noto per un carattere "autoritaria ed irrispettosa, in termini generali", un tratto ritenuto antitetico alla figura del mobber che "sceglie la propria vittima tra i vari dipendenti". Infine, i giudici di secondo grado non avevano ravvisato un nesso causale tra le condotte datoriali e le patologie psicosomatiche lamentate dalla lavoratrice. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione dei principi giurisprudenziali in materia di mobbing, l'omesso esame di certificati medici decisivi e l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova in relazione all'art. 2087 c.c., con particolare riferimento al suo stato di gravidanza.
La Decisione della Suprema Corte e i Principi di Diritto
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando con rinvio la sentenza impugnata. Il cuore della motivazione risiede nella critica all'impostazione della Corte d'Appello, giudicata eccessivamente restrittiva per essersi fermata alla sola verifica dell'insussistenza di un "intento persecutorio" unificante le varie condotte datoriali. La Suprema Corte, al contrario, chiarisce che la tutela del lavoratore non si esaurisce nella fattispecie del mobbing. Anche quando manchi l'elemento soggettivo dell'intento persecutorio, il giudice di merito ha il dovere di valutare se i comportamenti posti in essere dal datore di lavoro, singolarmente e nel loro complesso, integrino una violazione dell'obbligo di sicurezza sancito dall'art. 2087 c.c.. I principi cardine affermati dalla Corte sono i seguenti:
1. La Responsabilità Contrattuale ex art. 2087 c.c. La violazione dell'art. 2087 c.c. configura una responsabilità di natura contrattuale. Ciò comporta conseguenze decisive sul piano della ripartizione dell'onere probatorio. Come ribadito da costante giurisprudenza, il lavoratore che lamenta la lesione della propria integrità psicofisica ha l'onere di allegare e provare il fatto materiale (le condotte datoriali), il danno subito e il nesso di causalità tra i due. Grava invece sul datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1218 c.c., l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, o che l'evento dannoso sia derivato da una causa a lui non imputabile (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 29400 del 14-11-2024; Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 3791 del 12-02-2024). La Corte d'Appello, nel caso di specie, aveva erroneamente invertito tale onere, ponendo a carico della lavoratrice la prova dell'illegittimità delle condotte datoriali.
2. L'Ambiente di Lavoro "Stressogeno" La Corte sottolinea che la responsabilità datoriale può sorgere anche quando il datore di lavoro "consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori". Questo principio, già affermato in altre pronunce [Cass. Civ., Sez. L, N. 3791 del 12-02-2024], trova ulteriore specificazione nell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone al datore di lavoro di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato". Pertanto, la tolleranza, anche solo colposa, di una condizione lavorativa nociva è sufficiente a configurare l'inadempimento datoriale, a prescindere da un disegno persecutorio.
3. Oltre il Mobbing: lo Straining e la Lesione della Dignità La Cassazione evidenzia come la tutela del lavoratore possa essere garantita anche attraverso la qualificazione della condotta come straining, una forma "attenuata" di mobbing che non richiede la continuità delle vessazioni ma è comunque riconducibile all'art. 2087 c.c.. Tuttavia, il messaggio più forte della pronuncia è che, al di là delle tassonomie medico-legali, ciò che rileva è il fatto illecito in sé: quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex art. 2087 cod. civ. da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell’ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l’identità personale... La reiterazione o l'intensità del dolo possono incidere sul quantum del risarcimento, ma non possono escludere la reazione minima dell'ordinamento, ossia il risarcimento del danno, di fronte a una lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L'ordinanza in esame consolida un orientamento protettivo che sposta il focus dell'indagine giudiziaria dall'elemento soggettivo dell'intento persecutorio (spesso di difficile prova per il lavoratore (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 29400 del 14-11-2024) alla dimensione oggettiva della nocività dell'ambiente di lavoro. La Corte censura la logica "atomistica" con cui i giudici d'appello avevano valutato i singoli episodi, richiedendo invece una valutazione complessiva della loro portata lesiva, anche in considerazione delle condizioni personali del lavoratore, come lo stato di gravidanza, che impone un dovere di protezione ancora più accentuato.
In conclusione, la decisione in commento statuisce che:
• L'assenza di un intento persecutorio non esonera il datore di lavoro da responsabilità se l'ambiente di lavoro è oggettivamente stressogeno o mortificante.
• La responsabilità per violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, con un regime probatorio più favorevole per il lavoratore rispetto a quello previsto per la fattispecie del mobbing.
• Il giudice di merito, una volta esclusa la configurabilità del mobbing, deve d'ufficio verificare se i fatti allegati integrino una diversa forma di illecito datoriale riconducibile alla violazione dell'obbligo generale di sicurezza (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 3791 del 12-02-2024).
Questa pronuncia rappresenta un importante monito per i datori di lavoro, chiamati non solo ad astenersi da condotte persecutorie, ma a svolgere un ruolo attivo nel prevenire e rimuovere qualsiasi fattore di rischio per la salute e la personalità morale dei propri dipendenti, inclusi i conflitti interpersonali e le condizioni di stress che possono minare la serenità e la dignità del contesto lavorativo (Cass. Civ., Sez. Lavoro, N. 3791 del 12-02-2024). In tale contesto, appare necessario per ogni datore di lavoro valutare compiutamente tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza tralasciare quelli collegati al fattore stress.