08/06/2016

L'omicidio stradale è legge

In data 24.03.2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 41 del 23 marzo 2016 ("Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) che introduce nel codice penale italiano il reato diomicidio stradale ed il reato di lesioni personali stradali.

Il nuovo art. 589 bis c.p. (Omicidio stradale) disciplina un'autonoma figura di reato, prevedendo tre fattispecie distinte sulla base delle violazioni commesse ogniqualvolta il guidatore provochi la morte di una o più persone. Nello specifico, quando la morte sia causata violando le norme sulla disciplina della circolazione stradale, la pena prevista è la reclusione da 2 a 7 anni. La pena si innalza, invece, da 8 a 12 anni di reclusione nel caso in cui l'automobilista, responsabile dell'omicidio stradale, si sia posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l). Infine, la pena commisurata sarà da 5 a 10 anni quando il sinistro sia stato causato da un guidatore in stato di ebbrezza media (tasso alcolemico tra 0,8 g/l e 1,5 g/l), ovvero che abbia posto in essere condotte di particolare pericolosità (ad es. eccesso di velocità, guida in contromano, infrazione ai semafori, inversioni e sorpassi a rischio). In tali ipotesi, pertanto, qualora il conducente cagioni la morte di uno o più individui e/o lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la stessa non può superare gli anni 18.

Unitamente all'emanazione dell'articolo poco sopra descritto, è stato inserito all'interno del codice penale anche il nuovo art. 590 bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), il quale mantiene invariata la pena base per le lesioni personali stradali provocate con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime). Nelle ipotesi in cui, invece, il guidatore si ponga alla guida ubriaco (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l) o drogato la pena si innalza notevolmente. Precisamente, per chi cagioni a taluno lesioni in tali condizioni, la pena della reclusione è da 3 a 5 anni se dal sinistro derivino lesioni gravi mentre sarà innalzata da 4 a 7 anni se da tale condotta derivino lesioni gravissime. Va, altresì, evidenziato che qualora il conducente si trovi in stato di ebbrezza media (soglia alcolemica tra 0,8 g/l e 1,5 g/l) o se abbia causato l'incidente a seguito delle sopradescritte condotte pericolose, sarà punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.

Da una breve ed iniziale analisi di questa normativa, appare chiaro l'intento del legislatore, attraverso l'introduzione di un'apposita fattispecie di reato e grazie all'inasprimento delle pene già operative, di voler sanzionare con forza condotte pericolose per l'intera collettività, al fine di ridurre il verificarsi di eventi drammatici causati da coloro che si pongono alla guida in stato di alterazione psico-fisica. A tal proposito, si segnala, inoltre, che sono state introdotte altre rilevanti modifiche al codice:

  • l'introduzione degli artt. 589 ter c.p. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale) e 590 ter c.p. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali) che prevedono, nel caso in cui il conducente fugga dopo l'incidente, l'aumento della pena da 1/3 a 2/3. In ogni caso la pena non potrà essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a 3 anni per le lesioni.
  • la revoca automatica della patente, a seguito di modifiche all'art. 222 D.l. n. 285/1992, in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per i reati di omicidio o lesioni stradali. Nello specifico, la patente potrà essere conseguita dopo 15 anni nei casi di omicidio o dopo 5 anni nei casi di lesioni. Nell'ipotesi più grave (c.d. fuga del conducente in caso di omicidio stradale), dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
  • l'arresto obbligatorio in flagranza, nel caso in cui chi provoca un incidente mortale sia sotto l'effetto di droghe e/o in stato di ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l).