21/12/2020

"Investigazioni aziendali sui dipendenti. Quando sono consentite"

Recentemente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21888/2020 ha avuto modo soffermarsi nuovamente sul tema del controllo dei lavoratori attraverso l’impiego di agenzie investigative determinando quali attività possano essere loro delegate

In particolare, il datore di lavoro ha la facoltà di ricorrere alle agenzie investigative nei seguenti casi:

  1. in presenza di evidenti prove di illeciti commessi dai dipendenti, al fine di verificarne il contenuto
  2. in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che siano stati commessi illeciti dai dipendenti

Il ricorso alle agenzie investigative, dunque, è legittimo per verificare condotte illecite dei lavoratori tali da provocare un danno nei confronti del datore di lavoro e minare la sua fiducia, che non rientrano nell’ambito degli artt. 2 e 4 dello Statuto dei Lavoratori, riguardanti, al contrario, attività lavorativa vera e propria.

La Cassazione già in varie occasioni ha ritenuto legittimo il ricorso alle agenzie investigative, in particolare nei seguenti casi:

  1. Falsa attestazione della presenza in servizio

La falsa attestazione della presenza in servizio (perpetrabile attraverso l’allontanamento dal luogo di lavoro, omettendo di timbrare il badge, o, come nei casi più noti, attraverso l’affidamento dell’incombente a colleghi di lavoro) può essere legittimamente accertata mediante controlli da parte di agenzie investigative.

Infatti, si tratta di un comportamento estraneo alla normale attività lavorativa, dannoso per il datore di lavoro e indubbiamente idoneo a ledere la sua fiducia nei confronti del lavoratore (C. Cass. 6174/2019).

  1. Svolgimento di attività extra-lavorativa durante l’orario di servizio

È altresì legittimo il ricorso ad agenzie investigative qualora si sospetti che il lavoratore, addetto alla consegna della corrispondenza, svolga attività extra-lavorativa durante l’orario di servizio a causa dei notevoli disservizi relativi alle consegne affidategli.

La Cassazione ha infatti ritenuto legittimo il controllo effettuato dal datore di lavoro nei confronti di un postino che, senza giustificato motivo, consegnava la corrispondenza a macchia di leopardo, con pervicace ritardo nell’esecuzione della prestazione (C. Cass. 21888/2020).

  1. Svolgimento di attività lavorativa in favore di società concorrenti

L’attività extra-lavorativa svolta dal dipendente a favore di società concorrenti non può essere qualificata come inadempimento degli obblighi contrattuali, consistendo in un’attività illegittima fonte di danni per il datore di lavoro.

Di conseguenza, il datore di lavoro può legittimamente effettuare un controllo in tal senso tramite agenzie investigative (C. Cass. 12810 2017).

  1. Svolgimento di attività lavorativa durante l’assenza per infortunio o malattia

Durante l’assenza per infortunio o malattia, sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

I controlli delle assenze, infatti, possono essere effettuati soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.

Tuttavia, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, rimane ferma la possibilità per il datore di verificare circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o l’inidoneità di quest’ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, a giustificare l’assenza. Pertanto, sono legittimi i controlli riguardanti comportamenti extra-lavorativi che assumono rilievo disciplinare sotto il profilo del corretto adempimento obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.  

Merita di essere menzionato il caso di un lavoratore che, durante l’assenza per malattia (oltre 100 giorni), ha svolto altra attività di lavoro senza le prescrizioni imposte dal medico curante e per numerose ore consecutive. In tale caso, sulla base del materiale probatorio raccolto tramite l’operato dell’agenzia investigativa, è stato intimato il licenziamento al lavoratore (C. Cass. 17514/2018).

  1. Abuso dei permessi ex art. 33 L. 104/1992 per l’assistenza a disabili

L’abuso dei permessi per l’assistenza a disabili, suscettibile di rilevanza anche penale, integra attività fraudolenta di rilevanza disciplinare e pertanto il controllo circa il loro abuso può essere legittimamente esercitato dal datore di lavoro mediante le agenzie investigative. (C. Cass. 9749/2016).

Concludendo, l’attività di controllo delle agenzie investigative nei confronti dei lavoratori:

  • non può avere ad oggetto il mero adempimento della prestazione lavorativa da parte del dipendente, bensì l’accertamento di eventuali condotte illecite tali da integrare fattispecie criminose o fonte di danno per il datore di lavoro
  • non deve svolgersi con modalità tali da ledere la libertà e la dignità del lavoratore

Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale è poi presumibile ritenere che il controllo effettuato dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti non possa essere esercitato in modo sistematico, bensì in maniera mirata, sulla base di fondati sospetti circa il compimento di attività fraudolente da parte del lavoratore ai danni del datore.