26/10/2018

Curiosità sul marchio IGP

Il caso

Con la sentenza n. 151 del 2018, il Tar è intervenuto sul tema del “taglio” dei vini IGP recanti indicazione del vitigno, precisando i limiti entro i quali possono essere utilizzati vini ottenuti da uve di varietà diversa da quella indicata in etichetta per poter produrre il vino destinato al consumatore finale.

Cosa si intende per “taglio del vino”?

“Tagliare il vino” significa effettuare una “miscelazione” di vini o di mostidi diverse provenienze, di varietà di vite differenti o vendemmie di annate diverse ad esempio: cabernet sauvignon e merlot.

IGP, cos’è?

Il termine “Indicazione Geografica Protetta” (IGP) è un marchio di tutela giuridica dell’indicazione geografica protetta che viene attribuito a quei prodotti agricoli e alimentari, tra cui il vino, per i quali una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica dipendono dall'origine, in via determinata e delimitata, in una certa area geografica la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione devono avvenire all’interno di un’area anch’essa determinata dalle norme applicabili in materia. Più precisamente, per ottenere il marchio IGP, almeno una delle fasi produttive deve avvenire all’interno della zona precisamente individuata dalla legge e dal disciplinare, ma non necessariamente tutte, come invece vale per le DOP.

Quando un vino può avere il marchio IGP?

Un vino può fregiarsi del marchio IGP nel momento in cui contiene almeno l’85% di uva originaria del vitigno situato nella zona di produzione e può essere tagliato al massimo per il 15%, con uve provenienti da territori differenti. Un produttore per avere il marchio IGP deve far pervenire la domanda all’associazione dei produttori interessati unitamente alla documentazione idonea per la presentazionedella domanda di registrazione del prodotto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Il Ministero, verificata la conformità della documentazione ai requisiti stabiliti dall’Unione Europea, compie una ulteriore verifica con la Regione e la Camera di Commercio territorialmente interessate, e poi pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana attendendo 30 giorni per raccogliere eventuali opposizioni. Terminata senza intralci questa fase, la domanda viene trasmessa all’Unione Europea che la esamina a propria volta e, ove conforme al Regolamento, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale europea. In questo caso l’attesa di eventuali opposizioni dura sei mesi, oltre i quali viene finalmente concessa la registrazione, che è formalizzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Come deve essere etichettato il vino IGP?

Deve essere indicata la data di vendemmia delle uve con il nome di uno o più vitigniprincipali utilizzati e, in secondo luogo,deve essere specificata la provenienzadell’uva “esterna” ovvero quella con cui è stato operato il taglio, purché entro il limite del 15%.

Consigli per il produttore

Incombe sul produttore l’onere di essere sempre ligio nel rispetto delle normative inerenti la produzione vitivinicola e pertanto, per compilare un’etichetta a regola d’arte, c’è un solo modo: rispettare le regole. Il produttore che utilizza impropriamente le denominazioni tipiche (come ad esempio l’IGP), senza averne le caratteristiche richieste, infatti, incombe in una frode in commercio. L’etichetta dunque serve, ed è pensata appositamente per tutelareil consumatore che, forte di quanto indicato in etichetta, può fare scelte consapevoli.

Consigli per il consumatore

Il consiglio più semplice ed efficace, per il consumatore, è uno solo: leggere sempre l’etichetta del prodotto che si va ad acquistare e, ove si ravvisassero difformità, segnalare all’Autorità competente.

Curiosità

Si segnala che, a partire dal 16 ottobre 2018, un’altra eccellenza italiana ha la possibilità di fregiarsi del marchio IGP: il celebre cioccolato di Modica.